Art. 167. Trasporti
di cose su veicoli a motore e sui rimorchi
I veicoli a motore ed i rimorchi non possono superare la
massa complessiva indicata sulla carta di circolazione.
Chiunque circola con un veicolo la
cui massa complessiva a pieno carico risulta essere superiore
di oltre il cinque per cento a quella indicata nella carta
di circolazione, quando detta massa è superiore a
10 t è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma:
da a , se l'eccedenza non supera 1
t;
da a , se l'eccedenza non supera le 2 t;
da a , se l'eccedenza non supera le 3 t;
da a , se l'eccedenza supera le 3 t.
Per i veicoli di massa complessiva
a pieno carico non superiore a 10 t, le sanzioni amministrative
previste nel comma 2 sono applicabili allorche' la eccedenza,
superiore al cinque per cento, non superi rispettivamente
il dieci, venti, trenta per cento, oppure superi il trenta
per cento della massa complessiva.
Gli autoveicoli adibiti al trasporto
di veicoli di cui all'art. 10, comma 3, lettera d), possono
circolare con il loro carico soltanto sulle autostrade o
sulle strade con carreggiata non inferiore a 6,50 m e con
altezza libera delle opere di sottovia che garantisca un
franco minimo rispetto all'intradosso delle opere d'arte
non inferiore a 20 cm. I veicoli di cui all'art. 10, comma
3, lettera e) e g,) possono circolare con il loro carico
sulle strade che abbiano altezza libera delle opere di sottovia
che garantisca un franco minimo rispetto all'intradosso
delle opere d'arte non inferiore a 30 cm.
Chiunque circola con un autotreno
o con un autoarticolato la cui massa complessiva a pieno
carico risulti superiore di oltre il cinque per cento a
quella indicata nella carta di circolazione e' soggetto
ad un'unica sanzione amministrativa uguale a quella prevista
nel comma 2.
La sanzione di cui al comma precedente
si applica anche nell'ipotesi di eccedenze di massa di uno
solo dei veicoli, anche se non ci sia eccedenza di massa.
Chiunque circola in violazione delle
disposizioni di cui al comma 4 e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da a , ferma restando
la responsabilita' civile di cui all'art. 2054 del codice
civile.
Agli effetti delle sanzioni amministrative
previste dal presente articolo le masse complessive a pieno
carico indicate nelle carte di circolazione, nonche' i valori
numerici ottenuti mediante l'applicazione di qualsiasi percentuale,
si devono considerare arrotondati ai cento chilogrammi superiori.
Le sanzioni amministrative previste
nel presente articolo si applicano sia al conducente che
al proprietario del veicolo, nonche' al committente, quando
si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo.
L'intestatario della carta di circolazione del veicolo e'
tenuto a corrispondere agli enti proprietari delle strade
percorse l'indennizzo di cui all'art. 10, comma 10, commisurato
all'eccedenza rispetto ai limiti di massa di cui all'art.
62.
Quando e' accertata una eccedenza
di massa superiore al dieci per cento della massa complessiva
a pieno carico indicata nella carta di circolazione, la
continuazione del viaggio e' subordinata alla riduzione
del carico entro i limiti consentiti.
Le sanzioni amministrative previste
nel presente articolo sono applicabili anche ai trasporti
ed ai veicoli eccezionali, definiti all'art. 10, quando
venga superata la massa complessiva massima indicata nell'autorizzazione,
limitando in questo caso la franchigia del cinque per cento
alle masse massime relative a quel veicolo, ai sensi dell'art.
62. La prosecuzione del viaggio e' subordinata al rilascio
di una nuova autorizzazione.
Costituiscono fonti di prova per il
controllo del carico le risultanze degli strumenti di pesa
in regola con le verifiche di legge e di quelli in dotazione
agli organi di polizia, nonche' i documenti di accompagnamento
previsti da disposizioni di legge. Le spese per l'accertamento
sono a carico dei soggetti di cui al comma 9 in solido.
Ai veicoli immatricolati all'estero si applicano tutte le
norme previste dal presente articolo.