I motivi di contestazione di una contravvenzione
si rilevano attraverso un’attenta lettura del verbale.
Diffidate da coloro che offrono prestampati pronti per il
ricorso: si tratta di “DILETTANTI ALLO SBARAGLIO"
Non basta esibire o produrre una sentenza favorevole anche
della Suprema Corte di Cassazione per avere ragione: spesso
è necessario fare valere le proprie ragioni attraverso
un contraddittorio tra le parti.
Per opporsi ad una contravvenzione ritenuta ingiusta bisogna
motivare il ricorso con argomenti validi per ottenere l'annullamento
per vizi formali e/o sostanziali.
Per esempio: se si supera di oltre 40 Km/H il limite di
velocità viene contestato il comma 9 dell'art.142
del codice della strada che equivale al ritiro della patente
se la contravvenzione è contestata immediatamente.
In caso di successiva notifica del verbale a mezzo posta,
l'autorità procedente chiederà l'esibizione
della patente di guida.
Qui di seguito elenchiamo alcuni errori in cui incorre la
Pubblica Amministrazione nella compilazione e nella contestazione
dei verbali. Esaminiamo un verbale “standard”.
1) Mancata contestazione immediata
e violazione dell'art.200 del C.D.S.
La norma prevede l’obbligo di intimare l'ALT affinché
il presunto trasgressore possa difendersi nell’immediatezza
del fatto, agire in contraddittorio e verificare la regolarità
del servizio di pattugliamento. Solo osservando questa norma
si riconosce il diritto alla difesa garantito dall'art.24
della Carta Costituzionale.
2) Pretestuosa applicazione dell'art.
384 del D.P.R. 16/12/1992 n°495
( Regolamento di applicazione al Codice della strada ).
Il verbalizzante invoca strumentalmente tale norma di legge,
con motivazioni pretestuose e valide per ogni tipo di violazione
e per giustificare la mancata contestazione immediata. La
legge obbliga il verbalizzante a dettagliare i motivi che
non gli hanno consentito di intimare l'ALT. E' più
facile spedire successivamente il verbale a casa piuttosto
che "affrontare il reo" con argomentazioni che
potrebbero degenerare in inutili discussioni.
3) Uso illegittimo del misuratore
di velocità
Nella maggioranza dei casi gli utilizzatori di apparecchi
radio e radar a bassa frequenza, inferiori a 27 MegaHertz
di potenza, non hanno chiesto, e quindi ottenuto l'autorizzazione
dal Ministero PPTT.
Da questa norma non sono esentati gli agenti della strada
che, inoltre, devono aver corrisposto all'erario la relativa
tassa annua.
4) Mancanza di visibilità degli
agenti del traffico
L'articolo 183 D.P.R. 16/12/1992 n°495 così recita:
"gli agenti preposti alla regolazione del traffico
e gli organi di polizia stradale di cui all'art.12 del codice,
durante i servizi previsti dall'art.11, commi 1 e 2, quando
operano sulla strada devono essere visibili a distanza,
sia di giorno che di notte...".
5) Mancata indicazione del corrispettivo
della sanzione espresso in EURO come indicato dall’art.
51 D.vo 24/06/1998 n. 213 (in G.U. 08/07/1998 n. 157) in
vigore dal 1° gennaio 2002;
6) Nulla la violazione accertata da
persona non presente ai fatti.
Il verbale contestato è stato accertato da persona
diversa da quella che gestiva l'autovelox, non era presente
al momento e si limita a riferire fatti e circostanze appresi
da altri. Il verbale di contestazione dell'infrazione di
cui all'art.142 del C.d.S. redatto da agenti di polizia
diversi da quelli che, in possesso dell'autovelox, hanno
avuto modo di accertatore de visu, attraverso l'esame dell'apparecchio,
il superamento dei limiti di velocità, non può
godere della fede privilegiata riservata a tale tipo di
atto, trattandosi di mera attestazione di fatti aliunde
appresi e, in mancanza di altri elementi probatori convincenti,
assurge a semplice elemento indiziario non sufficiente a
rendere credibile la contestazione.
Oltretutto non è dato sapere, proprio perché
il verbalizzante non gestiva l'apparecchio di rilevamento
della velocità, se erano stati eseguiti i controlli
di funzionalità dello stesso.
7) Insufficiente il servizio di pattugliamento
Dalla lettura del verbale di che trattasi risulta che la
violazione è stata accertata da un solo agente di
polizia e che non è stato possibile procedere all'immediata
contestazione ai sensi dell'art.384 del D.P.R. 16 DICEMBRE
1992 n.495. A tal fine è bene chiarire che in base
alla normativa vigente ed in particolare all'art.200 C.d.S.
la violazione di una qualsiasi norma del C.d.S. deve essere
immediatamente contestata; se così non fosse, rimarrebbe
sempre inapplicabile e quindi del tutto inutile.
8) Difetto di sottoscrizione del verbale
di accertamento
In calce al verbale compare la dicitura, stampigliata a
macchina, al verbale, non seguita da alcuna firma. La sottoscrizione
del verbale da parte del pubblico ufficiale che lo ha formato
costituisce elemento essenziale dell'atto, in difetto, non
vi è alcuna certezza circa la sua provenienza.
9) Richiesta di esibire la patente
in un più vicino posto di polizia o, nel caso il
destinatario non fosse stato alla guida del veicolo sanzionato,
di fornire le generalità del guidatore. In quest'ultimo
caso non vi è alcun obbligo di dare informazioni;
basterà inviare una lettera raccomandata con ricevuta
di ritorno con la dichiarazione (se corrisponde al vero)
che non si era alla guida del veicolo.
10) Segnali stradali “abusivi”
sono quelli installati dall’Ente proprietario della
strada che non riportano, sul retro, la data ed il numero
della delibera con la quale l’Ente ha autorizzato
l’installazione ed il posizionamento, così
come prevede l’art. 77 c. 7 del D.P.R. 495/92. Ne
consegue che l’ accertamento di una violazione sulla
base dell’indicazione di quel segnale stradale, deve
ritenersi nullo per l’inesistenza dello stesso.
AUTOVELOX E TELELASER
1. Questione di legittimità
in ipotesi di uso non corretto.
2. Attendibilità dei dati rilevati dal Telelaser.
La polizia italiana, tra l’altro, si avvale di uno
strumento denominato “AUTOVELOX” che emette
dei raggi infrarossi (invisibili all’occhio umano)
a distanza fissa, che attraversano perpendicolarmente la
sede stradale.
Allorché un veicolo in transito
interrompe i raggi, il tempo intero inerente tra le interruzioni,
utilizzato da un calcolatore, determina la velocità
del veicolo.
Se la velocità supera i limiti
prestabiliti in chilometri compaiono sul display (e un allarme
sonoro avvisa l’operatore) e una fotocamera ritrae
la parte posteriore del veicolo, dove è posta la
targa, e l’indicatore di velocità con il giorno
e l’ora esatta. Le rilevazioni fornite da codesti
strumenti elettronici, sotto un profilo strettamente tecnico,
offrono risultati sicuri, sempre che siano perfetti nella
loro strutturazione e siano correttamente utilizzati.
L’esattezza dei rilevamenti
si fonda su una regolare taratura del congegno, che assicuri
la sostanza dello spazio che separa i due raggi luminosi,
perché in tale spazio, in uno con l’intervallo
di tempo fra le interruzioni segnalate con cellule fotoelettriche,
sta alla base del calcolo della velocità.
Anche l’oscillatore misuratore
del tempo deve essere ben tarato poiché esso indica
detto tempo in microfrazioni di secondo. Acquisite tali
sommarie nozioni tecniche, non si può prescindere
dall’evidenziare l’importanza della manutenzione
e dell’uso dell’apparecchiatura che devono essere
affidati soltanto a personale specializzato. In difetto
di tali essenziali operazioni, che solo garantiscono la
perfetta funzionalità dell’apparecchio, il
rilevamento della violazione della velocità deve
essere quanto meno messo in dubbio; non è sufficiente
che sul verbale sia stata prestampata la frase: “
dopo aver verificato la perfetta funzionalità ecc.”