OGGETTO:
L’Amministrazione Finanziaria
svolge una continua attività di controllo sulle dichiarazioni
dei contribuenti (dichiarazioni dei redditi, dichiarazioni
IVA, di successione, ecc.) e sugli altri versamenti di imposta
che vengono effettuati direttamente dal contribuente, senza
necessità di compilare una dichiarazione (come accade,
ad esempio, per l’imposta di registro, l’imposta
di bollo, le tasse auto).
Il controllo delle dichiarazioni può avere varie
fasi. Se, al termine dei controlli, risultano imposte o
contributi ancora dovuti, gli importi sono addebbitati al
contribuente insieme ad una sanzione. Questa si applica
anche nel caso in cui il contribuente, dopo la richiesta
dell’ufficio, non è stato in grado di fornire
la documentazione delle deduzioni e detrazioni di imposta,
delle ritenute alla fonte e dei crediti indicati nella dichiarazione.
Tutte queste somme sono iscritte direttamente nel “ruolo”,
ossia inserite nell’elenco dei debitori di imposta
che viene periodicamente formato dagli uffici. Una volta
reso esecutivo, il ruolo viene trasmesso al Concessionario
della Riscossione, il quale prepara le cartelle di pagamento
e le invia al domicilio dei singoli debitori.
Le cartelle devono essere notificate al contribuente dagli
addetti del Concessionario o spedite per raccomandata. Per
i tributi non erariali, se l’importo a ruolo non supera
le 600.000 lire il Concessionario della Riscossione può
limitarsi a spedire per via ordinaria un semplice avviso,
che sostituisce la cartella. In caso di mancato pagamento,
il Concessionario avvia la riscossione coattiva, sottoponendo
a pignoramento i beni del contribuente.
Esistono due distinte categorie di cartelle:
• le cartelle che rappresentano lo sbocco diretto
della procedura di controllo, la prima ed unica comunicazione
che riceve il contribuente; tra queste ci sono, ad esempio,
le cartelle emesse a seguito della liquidazione della dichiarazione
dei redditi e quelle emesse su segnalazioni dei Comuni per
la riscossione della tassa sui rifiuti solidi urbani e degli
altri tributi comunali. A queste cartelle è possibile
promuovere un ricorso.
• Le cartelle che rappresentano la fase terminale
di una procedura nel corso della quale il contribuente è
stato informato e coinvolto anche ripetutamente.
COME
Il contribuente che desidera informazioni
su una cartella, deve richiederle all’ufficio impositore
e non al Concessionario che ha solo l’incarico di
trasferire su di una cartella i “ruoli” e pertanto
non può entrare nel merito delle motivazioni dell’addebito;
ad esempio: presso le ripartizioni tributi del Comune, per
la tassa sui rifiuti solidi urbani; presso l’Ufficio
del Registro, per gli accertamenti di maggior valore da
loro effettuati in materia di imposta di registro, INVIM,
imposta sulle successioni, ecc.
Sospensioni e rateazioni
Il contribuente che ha presentato ricorso contro una cartella
per un pagamento da lui ritenuto indebito e che può
subire gravi danni dalla necessità di effettuare
il pagamento, può chiedere la sospensione della riscossione.
La sospensione può essere chiesta alla Commissione
tributaria (sospensione “giudiziale”) oppure
agli uffici finanziari che hanno messo a ruolo le somme
da pagare (sospensione “amministrativa”); quest’ultima
può essere richiesta per le cartelle di pagamento
relative alle imposte sui redditi (IRPEG, IRPEF e ILOR),
alle tasse e alle imposte indirette.
Contro l’eventuale provvedimento di rifiuto totale
o parziale della sospensione può essere proposto
ricorso, entro sessanta giorni dalla notifica, al Tribunale
Amministrativo Regionale (TAR).
Il contribuente che riconosce fondato l’addebito,
ma che può trovarsi in difficoltà ad eseguire
il pagamento nei termini richiesti, può infine richiedere
una dilazione nel pagamento.