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 Cartelle esattoriali
Bolli - IRPEF - IRPEG

OGGETTO:

L’Amministrazione Finanziaria svolge una continua attività di controllo sulle dichiarazioni dei contribuenti (dichiarazioni dei redditi, dichiarazioni IVA, di successione, ecc.) e sugli altri versamenti di imposta che vengono effettuati direttamente dal contribuente, senza necessità di compilare una dichiarazione (come accade, ad esempio, per l’imposta di registro, l’imposta di bollo, le tasse auto).
Il controllo delle dichiarazioni può avere varie fasi. Se, al termine dei controlli, risultano imposte o contributi ancora dovuti, gli importi sono addebbitati al contribuente insieme ad una sanzione. Questa si applica anche nel caso in cui il contribuente, dopo la richiesta dell’ufficio, non è stato in grado di fornire la documentazione delle deduzioni e detrazioni di imposta, delle ritenute alla fonte e dei crediti indicati nella dichiarazione.
Tutte queste somme sono iscritte direttamente nel “ruolo”, ossia inserite nell’elenco dei debitori di imposta che viene periodicamente formato dagli uffici. Una volta reso esecutivo, il ruolo viene trasmesso al Concessionario della Riscossione, il quale prepara le cartelle di pagamento e le invia al domicilio dei singoli debitori.
Le cartelle devono essere notificate al contribuente dagli addetti del Concessionario o spedite per raccomandata. Per i tributi non erariali, se l’importo a ruolo non supera le 600.000 lire il Concessionario della Riscossione può limitarsi a spedire per via ordinaria un semplice avviso, che sostituisce la cartella. In caso di mancato pagamento, il Concessionario avvia la riscossione coattiva, sottoponendo a pignoramento i beni del contribuente.
Esistono due distinte categorie di cartelle:
• le cartelle che rappresentano lo sbocco diretto della procedura di controllo, la prima ed unica comunicazione che riceve il contribuente; tra queste ci sono, ad esempio, le cartelle emesse a seguito della liquidazione della dichiarazione dei redditi e quelle emesse su segnalazioni dei Comuni per la riscossione della tassa sui rifiuti solidi urbani e degli altri tributi comunali. A queste cartelle è possibile promuovere un ricorso.
• Le cartelle che rappresentano la fase terminale di una procedura nel corso della quale il contribuente è stato informato e coinvolto anche ripetutamente.

 

COME

Il contribuente che desidera informazioni su una cartella, deve richiederle all’ufficio impositore e non al Concessionario che ha solo l’incarico di trasferire su di una cartella i “ruoli” e pertanto non può entrare nel merito delle motivazioni dell’addebito; ad esempio: presso le ripartizioni tributi del Comune, per la tassa sui rifiuti solidi urbani; presso l’Ufficio del Registro, per gli accertamenti di maggior valore da loro effettuati in materia di imposta di registro, INVIM, imposta sulle successioni, ecc.

Sospensioni e rateazioni
Il contribuente che ha presentato ricorso contro una cartella per un pagamento da lui ritenuto indebito e che può subire gravi danni dalla necessità di effettuare il pagamento, può chiedere la sospensione della riscossione. La sospensione può essere chiesta alla Commissione tributaria (sospensione “giudiziale”) oppure agli uffici finanziari che hanno messo a ruolo le somme da pagare (sospensione “amministrativa”); quest’ultima può essere richiesta per le cartelle di pagamento relative alle imposte sui redditi (IRPEG, IRPEF e ILOR), alle tasse e alle imposte indirette.
Contro l’eventuale provvedimento di rifiuto totale o parziale della sospensione può essere proposto ricorso, entro sessanta giorni dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR).
Il contribuente che riconosce fondato l’addebito, ma che può trovarsi in difficoltà ad eseguire il pagamento nei termini richiesti, può infine richiedere una dilazione nel pagamento.


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