Esecuzione sequestro
e fermo amministrativo di veicoli e relativa riconsegna
DESCRIZIONE
Il sequestro amministrativo di veicoli
viene effettuato nel caso di:
- veicolo circolante privo di assicurazione (art. 193 CdS)
- circolazione con ciclomotore irregolare (art. 97 - comma
5, 6, 7 - CdS)
Il fermo amministrativo di veicoli
viene effettuato in caso di:
1) ciclomotore o motociclo condotto da minore senza casco
o trasporto di passeggero senza casco (art. 171 CdS);
2) ciclomotore o motociclo condotto da minore che trasporta
un altro passeggero (art. 170 CdS);
3) circolazione con veicolo nonostante il ritiro o di un
documento di circolazione relativo allo stesso o della patente
di guida (art. 216 CdS)
4) circolazione con veicolo senza aver conseguito un idoneo
documento per la conduzione dello stesso (art. 116 CdS)
- certificato di abilitazione professionale o dichiarazione
sostitutiva in caso in caso di guida di veicolo o in servizio
di piazza o noleggio con conducente
- circolazione con veicolo senza aver conseguito la relativa
patente di guida o senza patente in quanto revocata
5) minore non munito di patente alla guida di ciclomotori
senza avere conseguito certifica d'idoneità alla
guida (in vigore dal 1/7/2004)
6) esercitazione di guida senza istruttore al fianco (art.
122 CdS)
7) veicolo circolante per il quale non è mai stata
rilasciata la carta provvisoria di circolazione (art. 95
CdS)
8) guida di veicoli a motore senza i requisiti psico - fisici
o di età; incauto affidamento di veicoli (art. 115
CdS)
9) circolazione con motore sprovvisto di targa o non propria
(art. 97 comma 8/9)
Nel caso di sequestro amministrativo
Al conducente del mezzo vengono contestati
un verbale di violazione e un verbale di sequestro, con
affidamento in custodia del veicolo ad una depositeria autorizzata
(indicata nel verbale - art. 97 - ovvero con affidamento
allo stesso - art. 193).
Il veicolo è sequestrato
per assicurazione scaduta (art. 193 Codice della Strada)