Il
nuovo processo tributario
Nei
casi in cui il contribuente è convinto della illegittimità
della pretesa dell'ufficio può rivolgersi alle Commissioni
tributarie chiedendo l’annullamento, totale o parziale,
dell'atto.
Come già ricordato, occorre tenere conto dei costi
maggiori che hanno i ricorsi dopo la recente riforma, che
ha introdotto l’obbligo, in molti casi, di farsi assistere
da un difensore e la possibilità, per chi perde,
di essere condannato al pagamento delle spese. Con la riforma,
entrata in vigore dal 1° aprile 1996, sono state introdotte
anche altre innovazioni:
a)
è stato eliminato un grado di giudizio abolendo
la Commissione tributaria centrale;
b) le vecchie Commissioni "di primo
grado" sono state sostituite con le "Commissioni
provinciali", e le Commissioni di "secondo grado"
con le "Commissioni regionali";
c) è stata ampliata la competenza
delle Commissioni, che adesso si occupano, oltre che delle
controversie in materia di tributi erariali, anche di quelle
riguardanti i tributi comunali e provinciali;
d) al contribuente sono accordate due nuove,
importanti possibilità:
e) chiedere alla Commissione la sospensione
dell'esecuzione dell'atto impugnato;
f) promuovere il "giudizio di ottemperanza"
per obbligare gli uffici ad adeguarsi alle decisioni definitive
delle Commissioni.
Sono infine aumentate le cause di inammissibilità
del ricorso e le possibilità di estinzione dei giudizi
per inattività delle parti. In definitiva: il nuovo
sistema è caratterizzato da maggiore rapidità,
maggiori garanzie, ma anche dalla necessità di maggiore
cautela prima di avviare la lite e maggiore attenzione da
parte del contribuente e dei suoi eventuali difensori.
Come si svolge il processo
Alle
Commissioni tributarie è attribuita la competenza
esclusiva a giudicare delle controversie che hanno per oggetto
i seguenti tributi:
1)
le imposte sui redditi;
2) l’imposta sul valore aggiunto
(esclusa quella relativa alle importazioni e quella riscossa
insieme all’imposta sugli spettacoli);
3) l’IRAP;
4) l’imposta comunale sull’incremento
di valore degli immobili;
5) l’imposta di registro;
6) l’imposta sulle successioni e
donazioni;
7) le imposte ipotecaria e catastale;
8) l’imposta sulle assicurazioni;
9) i tributi comunali e locali;
10) il tributo speciale per il deposito
in discarica dei rifiuti solidi;
11) ogni altro tributo attribuito dalla
legge alla loro giurisdizione.
Alle Commissioni è attribuita anche la competenza
a giudicare delle controversie concernenti le imposte addizionali
nonché le sanzioni amministrative, gli interessi
e gli altri accessori dovuti per le imposte di loro competenza.
Alle Commissioni è attribuita, infine, la competenza
a giudicare su varie controversie di natura catastale come
quelle concernenti, ad esempio, l’intestazione, la
delimitazione, l’estensione, il "classamento"
dei terreni e l’attribuzione della rendita.
Per alcuni tributi "minori" (come l’imposta
di bollo, l’imposta sugli spettacoli, la tassa di
concessione governativa) non è previsto il ricorso
alle Commissioni ma occorre instaurare un contenzioso amministrativo
presso la direzione regionale delle entrate (o l’ufficio
delle entrate se istituito), oppure rivolgersi al giudice
civile. Le opposizioni alle ingiunzioni dell’UMR in
materia di abbonamenti RAI-TV devono essere presentate presso
il Tribunale di Torino entro 30 giorni dalla notifica e
con l’assistenza di un avvocato (non è certo
il modo questo di agevolare le opposizioni, n.d.r.)
Gli
atti impugnabili
Gli
atti contro i quali è possibile ricorrere sono:
1)
l’avviso di accertamento
2) l’avviso di liquidazione
3) il provvedimento che irroga le sanzioni
4) il ruolo e la cartella di pagamento
5) l’avviso di mora
6) gli atti relativi ad alcune operazioni
catastali
7) il rifiuto, espresso o tacito, alla
restituzione di tributi, sanzioni, interessi o altri accessori
non dovuti
8) i provvedimenti che negano la spettanza
di agevolazioni nonché i provvedimenti di rigetto
delle domande di definizione agevolata dei rapporti tributari
9) ogni altro atto espressamente indicato
dalla legge come autonomamente impugnabile
Il
termine per ricorrere è di 60 giorni dalla notifica
dell'atto (cfr. più avanti). Se è stato notificato
un avviso di accertamento e il contribuente presenta domanda
di concordato i termini per ricorrere sono sospesi per 90
giorni a decorrere dalla data della domanda.
Per agevolare il contribuente, la legge prevede che tutti
gli atti impugnabili debbano contenere le seguenti indicazioni:
a)
termine entro il quale il ricorso va proposto
b) Commissione tributaria competente
c) Procedure da eseguire.
Assistenza
tecnica
Per
le controversie aventi ad oggetto tributi di valore superiore
a 5 milioni è indispensabile l’assistenza di
un difensore abilitato. Per valore si intende l’importo
del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni
(se si tratta di sanzioni il valore è dato dalla
somma di queste).
Attenzione:
1)
Qualunque sia il loro valore, l’assistenza tecnica
non è richiesta per le controversie aventi ad oggetto
le iscrizioni a ruolo effettuate a seguito della liquidazione
della dichiarazione dei redditi da parte dei Centri di Servizio.
2) Il presidente della Commissione (o della
sezione) o il collegio possono ordinare alla parte di munirsi
dell'assistenza tecnica, anche nei casi in cui questa non
è obbligatoria.
3) Per le cause già pendenti davanti
alle vecchie Commissioni tributarie l’assistenza tecnica
non è obbligatoria ma può essere disposta
dalla Commissione.
4) Anche quando non è obbligatoria
l’assistenza tecnica, il contribuente deve comunque
fare attenzione alla complessità degli adempimenti
previsti dalla nuova procedura (con la quale il contenzioso
tributario viene di fatto ad essere assimilato al giudizio
civile), e al rischio che la vertenza subisca un esito negativo
a causa di una loro non esatta applicazione.
Chi è autorizzato a difendere i contribuenti. Sono
abilitati a prestare assistenza tecnica dinanzi alle commissioni
tributarie, se iscritti nei relativi albi professionali
-
gli avvocati,
- i dottori commercialisti,
- i ragionieri e periti commerciali.
Sono
inoltre abilitati, se iscritti nei rispettivi albi professionali:
-
i consulenti del lavoro per le materie concernenti le ritenute
alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati
e gli obblighi di sostituto di imposta ad esse relativi;
- gli ingegneri, gli architetti, i geometri, i periti edili,
i dottori agronomi, gli agrotecnici e i periti agrari, per
le materie concernenti estensione, classamento dei terreni
e ripartizione dell'estimo fra i possessori di una stessa
particella, consistenza, classamento delle singole unità
immobiliari urbane e attribuzione della rendita catastale;
- a certe condizioni anche altre categorie tra cui i funzionari
dell'amministrazione finanziaria e gli ufficiali della guardia
di finanza a riposo dopo venti anni di servizio, i funzionari
abilitati delle associazioni di categoria, i dipendenti
delle imprese per le controversie che le riguardano.
Assistenza
gratuita. Ai non abbienti è assicurata l’assistenza
gratuita; alla Commissione per il gratuito patrocinio, istituita
presso ogni Commissione tributaria, è affidata la
verifica del possesso delle condizioni richieste (che potranno
anche essere autocertificate).
La
condanna alle spese
Con
la sentenza che definisce il giudizio la Commissione potrà
anche condannare la parte perdente al pagamento delle spese
(o, a seconda dei casi, dichiararle compensate in tutto
o in parte).
Sospensione
dell'atto impugnato
Se
dall’atto impugnato può derivargli un danno
grave e irreparabile, il ricorrente può chiedere
alla Commissione provinciale la sospensione della sua esecuzione.
La richiesta, motivata, può essere inserita nel ricorso
o proposta con atto separato (che va notificato alle altre
parti e depositato presso la segreteria della Commissione).
Quando la sospensione è richiesta in materia di sanzioni
tributarie non penali:
il
giudice deve necessariamente concederla se il contribuente
produce un’idonea garanzia, anche a mezzo fideiussione
bancaria o assicurativa;
può essere proposta istanza anche dinanzi alla Commissione
tributaria regionale.
Dopo
la presentazione occorre la costituzione in giudizio
Nei
30 giorni successivi alla proposizione del ricorso il ricorrente
deve "costituirsi in giudizio".
Questo adempimento è di fondamentale importanza in
quanto la sua omissione o, anche, la semplice tardività
comporta l’inammissibilità del ricorso. Un’inammissibilità
rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio
e pronunciabile anche se la parte avversa si è costituita.
La costituzione in giudizio si effettua depositando presso
la segreteria della Commissione il fascicolo di parte contenente:
l’originale
del ricorso notificando a mezzo ufficiale giudiziario; se
la presentazione è avvenuta per consegna diretta
o a mezzo posta, si deposita una copia del ricorso dichiarata
conforme all’originale insieme alla copia della ricevuta
di consegna o di spedizione
l’originale o la fotocopia dell’atto impugnato
e dei documenti eventualmente prodotti, elencati nel ricorso.
Se sorgono contestazioni, il giudice può ordinare
l’esibizione in originale di tutti gli atti e documenti.
Anche l’Ufficio deve costituirsi. L’obbligo
di costituzione in giudizio riguarda anche la parte nei
cui confronti il ricorso è proposto, che deve depositare
le proprie controdeduzioni.
Tale adempimento è di estrema importanza in quanto
tramite esso il ricorrente viene messo in condizioni di
conoscere la strategia adottata dalla controparte. Nelle
controdeduzioni la parte resistente è, infatti, tenuta
ad esporre le sue difese e a prendere posizione sui motivi
del ricorso, indicando le prove di cui intende avvalersi
e proponendo eventuali eccezioni processuali e di merito.
La parte resistente è tenuta a costituirsi in giudizio
entro il termine (non perentorio) di 60 giorni dalla proposizione
del ricorso.
Le regole per il deposito dei documenti. Il processo tributario
è un processo documentale: non è quindi ammessa
la possibilità di avvalersi degli altri mezzi di
prova ordinariamente riconosciuti come, ad esempio, la prova
testimoniale.
Per poter essere utilizzati nel processo, i documenti devono
essere elencati negli atti di parte cui sono allegati (ad
esempio, nel ricorso).
E’ comunque ammesso produrli anche separatamente;
in tal caso è però necessario preparare un’apposita
nota (chiamata "Nota di deposito documenti"),
firmarla e depositarla in segreteria (in originale e in
tante copie in carta semplice per quante sono le altre parti).
I
"motivi" e il divieto delle "memorie integrative".
Uno degli elementi essenziali del ricorso prescritto a pena
di inammissibilità è costituito dai "motivi",
ossia dalla dettagliata esposizione delle proprie ragioni.
L’esposizione dei motivi che sono a base del ricorso
costituisce un elemento di estrema importanza in quanto
i motivi non potranno essere integrati in atti successivi.
Fa eccezione il caso in cui l’integrazione sia resa
necessaria dal successivo deposito di documenti ad opera
delle altre parti o per ordine della commissione. In questi
casi l’integrazione è ammessa entro il termine
di 60 giorni decorrenti dalla data in cui l’interessato
ha notizia del deposito.
Esempio: ricorro chiedendo l’annullamento dell’atto
per violazione dell’obbligo di motivazione dall’art.
42, comma 3°, del DPR 29 settembre 1973, n. 600.
Se è stata già fissata l’udienza di
trattazione l’interessato deve dichiarare a pena d’inammissibilità,
non oltre la trattazione in camera di consiglio o la discussione
in udienza pubblica, che intende proporre motivi aggiunti.
Dopo tale adempimento la trattazione o l’udienza devono
essere rinviate ad altra data per consentire il deposito
della memoria. L’integrazione dei motivi si effettua
mediante un atto che deve avere, per quanto applicabili,
i requisiti prescritti per il ricorso.
E’ invece possibile depositare anche successivamente
al ricorso documenti e memorie illustrative (atti che senza
ampliare l’ambito della controversia si limitano ad
illustrare in maniera più approfondita i motivi già
esposti nel ricorso). Nel caso di trattazione della controversia
in camera di consiglio è possibile anche la presentazione
di "brevi repliche", con le quali si propongono
ulteriori contestazioni alle argomentazioni esposte nelle
memorie.
Il deposito delle memorie, dei documenti e delle repliche
va effettuato entro precisi termini: fino a 20 giorni liberi
prima della data di trattazione, per i documenti; fino a
10 giorni liberi prima della data di trattazione, per le
memorie; fino a 5 giorni liberi prima della data di trattazione
in camera di consiglio, per le brevi repliche.
Trattazione
del ricorso e notifica della sentenza
La
controversia è trattata di norma in "Camera
di Consiglio" (senza la presenza delle parti), se una
delle parti vuole che il ricorso sia discusso in udienza
pubblica deve farne richiesta alla Commissione con istanza
da depositare in segreteria e da notificare alle altre parti
costituite. L’istanza di pubblica udienza può
anche essere proposta contestualmente al ricorso o ad altri
atti processuali.
Alla segreteria della Commissione spetta il compito di comunicare
alle parti costituite il dispositivo della sentenza. Alla
notifica della sentenza possono invece provvedere le parti
(sarà la parte che vi ha interesse a notificare la
sentenza alle altre). La parte che ha provveduto alla notifica
dovrà depositare nella segreteria della Commissione
l’originale (o copia autentica) della sentenza notificata.
Pagamenti
e rimborsi
Il
nuovo processo prevede meccanismi di pagamento dei tributi
e di rimborso delle somme non dovute più favorevoli
al contribuente. Pertanto, anche in deroga a quanto previsto
dalle singole leggi d’imposta, i tributi devono essere
pagati.
In
particolare, è prevista l'iscrizione provvisoria
a ruolo:
per
le imposte sui redditi: di un terzo (per i periodi d'imposta
per cui le dichiarazioni dovevano essere presentate entro
il 31/12/1998) o metà (per i periodi d'imposta per
cui la dichiarazione va presentata a decorrere dall'1.1.1999)
dell'imposta accertata più i relativi interessi (art.
15, D.P.R. 602/1973);
per l'iva: di metà dell'imposta accertata più
i relativi interessi (art. 60, D.P.R. 633/1972);
per l'imposta complementare di registro: di un terzo della
maggiore imposta sul maggior valore accertato più
i relativi interessi (art. 56, D.P.R. 131/1986);
per l'imposta complementare di successione:di un terzo dell'imposta
più i relativi interessi(art. 40, D.Lgs.346/1990);
Per il pagamento in pendenza di giudizio (art. 68, D.Lgs.
546/1992) gli importi dovuti vengono determinati avuto riguardo
al contenuto della sentenza e al grado dell'organo giudicante.
A)
per gli atti notificati dal 1° aprile 1996 al 31 marzo
1998:
dopo
la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale con
la quale è stato respinto il ricorso (totalmente),
il ricorrente dovrà versare i 2/3 della maggiore
imposta accertata con i relativi interessi e previa detrazione
di quanto precedentemente pagato (sulla base dell'avviso
di accertamento);
dopo la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale
che ha accolto parzialmente il ricorso, il ricorrente dovrà
versare l'ammontare del tributo risultante dalla sentenza,
con il limite - peraltro - dei 2/3 dell'intero tributo controverso,
con l'aggiunta dei relativi interessi e previa detrazione
delle somme precedentemente pagate;
dopo la sentenza della Commissione Tributaria Regionale,
il ricorrente dovrà versare l'intero ammontare del
tributo determinato con la stessa sentenza, maggiorato dei
relativi interessi e previa detrazione delle somme precedentemente
pagate (in base all'accertamento e alla decisione di 1°
grado), nonché l'intero ammontare delle sanzioni
amministrative irrogate;
B) per gli atti notificati dal 1° aprile 1998:
dopo
la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale con
la quale è stato respinto il ricorso (totalmente),
il ricorrente dovrà versare i 2/3 non solo della
maggiore imposta accertata con i relativi interessi, ma
anche delle sanzioni amministrative irrogate, previa detrazione
di quanto precedentemente pagato (sulla base dell'avviso
di accertamento);
dopo la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale
che ha accolto parzialmente il ricorso, il ricorrente dovrà
versare non solo il tributo (con il limite dei 2/3 dell'intero
tributo controverso) risultante dalla sentenza con l'aggiunta
dei relativi interessi, ma anche le relative sanzioni nella
misura stabilita dalla sentenza, previa detrazione delle
somme precedentemente pagate;
dopo la sentenza della Commissione Tributaria Regionale,
il ricorrente dovrà versare l'intero ammontare del
tributo determinato dalla stessa sentenza, maggiorato dei
relativi interessi e delle sanzioni pecuniarie stabilite
dalla Commissione, previa detrazione delle somme precedentemente
pagate (in base alla decisione di 1° grado, sia a titolo
di tributo, che di interessi, che di sanzioni).
N.B.: il diverso trattamento riservato agli atti notificati
prima e dopo il 1° aprile 1998 è dovuto all'entrata
in vigore - in tale data - della riforma del sistema sanzionatorio
tributario che ha esteso le norme della riscossione frazionata
in pendenza di giudizio anche alle sanzioni amministrative
(art. 18, co. 4 e 19, co. 1, D. Lgs. 472/1997 e C.M. 10.7.1998,
n. 180/E.)