Art. 181. Esposizione
dei contrassegni per la circolazione.
1.È fatto obbligo di esporre sugli autoveicoli e
motoveicoli, esclusi i motocicli, nella parte anteriore
o sul vetro parabrezza, il contrassegno [attestante il pagamento
della tassa automobilistica e quello (1)] relativo all'assicurazione
obbligatoria.
2. I conducenti di motocicli e ciclomotori
sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 purché
abbiano con sé i contrassegni stessi. (1)
3. Chiunque viola le disposizioni
del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire 38.100 a lire 152.420.
Si applica la disposizione del comma 8 dell'art. 180.
(1) Riguardo al contrassegno di pagamento della tassa automobilistica,
a decorrere dall'1 gennaio 1998 l'obbligo di esposizione,
per autoveicoli e motocicli, è stato abrogato dalla
legge 27 dic. 1997 n. 449, art. 17, comma 24. Limitatamente
a detto contrassegno, con la stessa disposizione cessa l'obbligo
per i conducenti di motocicli di portarlo con sé..