Responsabilità medica:
intervento estetico non da i risultati promessi? Il paziente
va risarcito
Il paziente che non ottiene il risultato promesso da un
intervento estetico va risarcito di tutte le conseguenze
materiali e psicologiche causate dall’intervento.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione precisando che il
danneggiato ha diritto anche alla restituzione della parcella
eventualmente pagata al professionista. Nella liquidazione
del danno, aggiungono i Giudici di Piazza Cavour, si dovrà
tenere conto anche delle eventuali spese successive, come
ad esempio i nuovi interventi che si siano resi necessari.
(Data: 23/09/2004 - Autore: Cristina
Matricardi)
torna
su
Responsabilità
del medico in caso di suicidio del paziente
La Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent.
10430 del 3 marzo 2004) ha stabilito che, in tema di responsabilità
medica, il principio dell'affidamento, e cioè il
principio secondo il quale ciascuno può contare sull'adempimento,
da parte degli altri, dei doveri su essi incombenti, non
può essere invocato da chi per primo abbia violato
una norma di condotta. I Giudici di Piazza Cavour hanno
così precisato che, conseguenza di tale principio
è che il medico il quale abbia affidato a un inesperto
assistente sociale un malato grave di mente, in caso del
suicidio di quest'ultimo, non può invocare quale
causa eccezionale, idonea a escludere il nesso di causalità
, il deficit di sorveglianza del malato da parte dell'assistente
sociale.
(Data: 03/09/2004 - Autore: Cristina
Matricardi)
torna
su
Responsabilità
contrattuale medica: prescrizione decennale per i danni
alla persona
La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent.
1547/2004) ha stabilito che alla responsabilità contrattuale
del medico per il danno alla persona, causato da imperizia
nell'esecuzione di un'operazione chirurgica, si applica
l'ordinario termine di prescrizione decennale, con decorrenza
dal momento del verificarsi del fatto lesivo, e non da quello
della manifestazione esteriore della lesione.
(Data: 13/08/2004
- Autore: Cristina Matricardi)
torna
su
Responsabilità
professionale: il medico intermedio è responsabile
se non manifesta il suo dissenso alle scelte del primario
La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent.
4013/2004) ha stabilito che in tema di responsabilità
medico - chirurgica, la distribuzione dei compiti tra il
medico in posizione apicale e quello in posizione intermedia
- quale si desume dagli art. 7 del d.P.R. n. 128 del 1969
e 63 del d.P.R. n. 761 del 1979 - non esclude che il secondo
sia tenuto a un comportamento improntato a perizia e diligenza.
I Giudici del Palazzaccio hanno così precisato che,
di conseguenza, il medico di posizione intermedia, di fronte
a scelte del primario che debbono apparirgli improprie,
è tenuto a manifestare le proprie diverse valutazioni
e, se necessario, il proprio motivato dissenso.
(Data: 12/08/2004
- Autore: Cristina Matricardi)
torna
su
Cassazione:
successione delle Regioni nei rapporti delle ex USL
Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione (Sent.
n. 8434 /2004) hanno stabilito che ai sensi dell'art. 6
L. 724/94, la successione delle Regioni in tutti i rapporti
obbligatori facenti capo alle ormai estinte USL, è
caratterizzata da una procedura di liquidazione, affidata
ad un'apposita gestione di stralcio, la quale è strutturalmente
e finalisticamente diversa dall'ente subentrante e, individuata
nell'ufficio responsabile della medesima unità sanitaria
locale cui si riferivano i debiti e i crediti inerenti alle
gestioni pregresse, usufruisce della soggettività
dell'ente soppresso (che viene prolungata durante la fase
liquidatoria), ed è rappresentata dal Direttore generale
della nuova azienda sanitaria nella veste del Commissario
Liquidatore. I Giudici del Palazzaccio hanno così
precisato che, ai fini della giurisdizione della Corte dei
Conti in tema di responsabilità per danno erariale,
nel regime anteriore alla disciplina introdotta dall'art.
1 comma 4 L. 20/94, e s.m. è da escludere che il
danno sia stato subito da Amministrazione diversa da quella
di appartenenza allorché al pagamento delle somme
dovute a titolo di risarcimento del danno, causa di danno
erariale nella specie derivante dalla responsabilità
del medico operante presso la struttura ospedaliera, abbia
provveduto la gestione stralcio della soppressa USL, anziché
l'USL alla quale il medico apparteneva al momento della
causazione del danno.
(Data: 05/08/2004 -
Autore: Cristina Matricardi)
torna su
Cassazione:
responsabilità medica e onere della prova
La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent.
9471/2004) ha stabilito che chi invoca il risarcimento di
un danno alla salute, causato colposamente da un intervento
chirurgico, soddisfa l'onere della prova semplicemente indicando
se la colpa del convenuto sia consistita in imperizia, imprudenza
o negligenza. I Giudici di Piazza Cavour hanno così
precisato che non è necessaria, per l'attore, l'allegazione
di quegli aspetti specifici tecnici dai quali discende la
responsabilità professionale.
(Data: 02/08/2004 -
Autore: Cristina Matricardi)
torna su
Cassazione:
Responsabilità medica in caso di diagnosi errata
La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent.
4400/2004) ha stabilito che in tema di responsabilità
contrattuale del medico che si sia reso responsabile di
una diagnosi errata, integrante di per sè l'inadempimento,
in presenza di un quadro clinico complesso per la gravità
della patologia e le precarie condizioni di salute del paziente,
la prova della mancanza di colpa per la morte del paziente
deve essere fornita dal debitore della prestazione, e dell'eventuale
situazione di incertezza sulla stessa si deve giovare il
creditore e non il debitore. I Giudici hanno inoltre precisato
che il nesso causale tra la condotta omissiva del medico
e la morte del paziente può ritenersi sussistente
quando ricorrano due requisiti a) la ragionevole probabilità
(da valutare con riferimento a tutte le circostanze del
caso concreto, e non soltanto con riferimento alla statistica
clinica) che, se il medico avesse tenuto la condotta omessa,
il paziente sarebbe sopravvissuto; b) la mancanza di prova
della preesistenza, concomitanza o sopravvenienza di altri
fattori determinanti l'"exitus". Con questa decisione
la Corte ha cassato la Sentenza di merito che non aveva
fatto corretta applicazione del principio sulla ripartizione
dell'onere probatorio in quanto, in una situazione in cui
al paziente, presentatosi presso un Pronto Soccorso, non
era stato diagnosticato sulla base del solo esame clinico
l'aneurisma addominale in atto, si era ritenuto che il medico
di turno fosse esente da colpa, nell'incertezza circa la
presenza di acuti dolori addominali che avrebbero consentito
la diagnosi immediata.
(Data: 27/07/2004
- Autore: Cristina Matricardi)
torna
su
Sanità:
nuova tessera sanitaria e nuovo modello di ricetta
Lo scorso 30 giugno, con la firma dell’ultimo dei
sei decreti attuativi, è stato completato il quadro
normativo sul nuovo sistema di monitoraggio della spesa
sanitaria. Il nuovo sistema prevede l’introduzione
della nuova Tessera sanitaria e della nuova Ricetta che
diverranno operative dal prossimo 1 gennaio 2005. La prima,
contiene i dati anagrafici ed il codice fiscale dell’assistito
e potrà essere utilizzata anche nei Paesi dell’Unione
europea per l’assistenza sanitaria. La seconda sarà
standardizzata, a lettura ottica e riporterà un codice
collegato al medico prescrittore.
(Data: 22/07/2004
- Autore: Marina Demaria)
torna su
Responsabilità
professionale: spetta al medico dimostrare che l'intervento
non era di facile esecuzione
La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent.
n. 10297/2004) ha stabilito che nei giudizi di responsabilità
medica, in tema di onere della prova, "quando l'intervento
da cui è derivato il danno non è di difficile
esecuzione, la dimostrazione da parte del paziente dell'aggravamento
della sua situazione patologica o l'insorgenza di nuove
patologie è idonea a fondare una presunzione semplice
in ordine all'inadeguata o negligente prestazione, spettando
all'obbligato fornire la prova che la prestazione professionale
sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti
peggiorativi siano determinati da un evento imprevisto e
imprevedibile". I Giudici di Piazza Cavour hanno precisato
che "più specificamente, l'onere della prova
è stato ripartito tra le parti nel senso che spetta
al medico provare che il caso è di particolare difficoltà
e al paziente quali siano state le modalità di esecuzione
inidonee ovvero a questi spetta provare che l'intervento
è di facile esecuzione e al medico che l'insuccesso
non sia dipeso da suo difetto di diligenza".
(Data: 06/07/2004
- Autore: Cristina Matricardi)
torna
su
Cassazione: va risarcita la
mancata interruzione di gravidanza
Il feto ha malformazioni ma la diagnosi ecografica non lo
rileva? La madre alla quale e' stata preclusa la possibilita'
di interrompere la gravidanza deve essere risarcita. Lo
ha sancito la Corte di Cassazione che, dopo due gradi di
giudizio di parere contrario, ha dato il via libera al risarcimento
dei danni in favore di una coppia milanese, Carla e Angelo
M. che chiedevano di essere risarciti per i danni derivati
dalla nascita di un figlio malformato, ''dipesa da errore
professionale del medico che, pur avendo eseguito un' ecografia
alla diciannovesima settimana di gestazione della puerpera,
non aveva rilevato che il feto era ''portatore di malformazioni''.
Per la Suprema Corte, la donna ha diritto ad un equo risarcimento
perche' ''laddove adeguatamente e tempestivamente informata
della presenza di una malformazione atta ad incidere sulla
estrinsecazione della personalita' del nascituro'' avrebbe
potuto decidere di ''non portare a termine la gravidanza''.
(Data: 02/07/2004 - Autore: Adnkronos)
torna
su
Cassazione: Sentenza responsabilita'
medica e onere della prova dell'inadempimento
Applicando i principi elaborati dalle Sezioni Unite in tema
di onere della prova dell'inadempimento e dell'inesatto
adempimento, la Cassazione ha stabilito che il paziente
che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento
dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto e
allegare l'inadempimento del sanitario restando a carico
del debitore l'onere di provare l'esatto adempimento. In
materia di responsabilità medica, la Cassazione ha
rilevato che, consistendo l'obbligazione professionale in
un'obbligazione di mezzi, il paziente deve provare l'esistenza
del contratto e l'aggravamento della situazione patologica
o l'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento,
restando a carico del sanitario o dell'ente ospedaliero
la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita
in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano
stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile.
Pertanto, la distinzione tra prestazione di facile esecuzione
e prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici
di particolare difficoltà non rileva più quale
criterio di distribuzione dell'onere della prova, ma deve
essere apprezzata per la valutazione del grado di diligenza
e del corrispondente grado di colpa, restando comunque a
carico del sanitario la prova che la prestazione era di
particolare difficoltà. (Cassazione - Sezione Terza
Civile, Sentenza 28 maggio 2004, n.10297: Medico - Colpa
professionale - Onere della prova).
torna
su
Tribunale Nola: Sentenza omessa vigilanza sanitaria medico
competente
Il Tribunale di Nola ha emesso una interessante sentenza in
materia di responsabilità del direttore di stabilimento
per assegnazione del lavoratore a mansioni lavorative per
le quali lo stesso non aveva ricevuto idonea formazione in
materia di sicurezza e salute (art. 22 D. L.vo 626/94) e di
omessa vigilanza sanitaria del medico competente nei confronti
del lavoratore affetto da malattia psichica correlata al rischio
professionale per le mansioni assegnategli (art. 17 D. L.vo
626/94). (Tribunale Penale di Nola, Sentenza 23 aprile - 23
maggio 2004). [Segnalata da Avv. Pietro D'Antò].
torna
su
Cassazione: nesso di
causalità e danni nella responsabilità professionale
medica
La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent.
4400/2004) ha stabilito che "per ritenere sussistente
il nesso causale tra l'inadempimento del professionista
ed il danno patito dal cliente occorre stabilire se, qualora
Ìinadempimento fosse mancato, il cliente avrebbe
conseguito il risultato sperato; tale accertamento, avendo
ad oggetto fatti che non si sono verificati non possono
più verificarsi, deve fondarsi non su un giudizio
di certezza assoluta, ma anche soltanto di ragionevole probabilità".
I Giudici di Piazza Cavour, nello stesso provvedimento,
hanno inoltre precisato che "in tema di responsabilità
medica, costituisce danno risarcibile in favore del paziente
(o dei suoi eredi) non solo la perduta possibilità,
in conseguenza dell'omissione colposa da parte del medico,
di una guarigione certa, ma anche la perduta possibilità
di una guarigione eventuale; quest'ultimo danno, consistente
nella perdita delle chance di sopravvivenza, è ontologicamente
diverso dal danno consistente nella perdita del risultato
sperato, e va liquidato equitativamente in misura inferiore
rispetto a quello".
(Data: 04/05/2004 - Autore: Cristina
Matricardi)
torna
su
Visite fiscali: quando l'assenza
è giustificata
La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione (Sent. 4247/2004)
ha stabilito che l'assenza a una visita di controllo domiciliare
da parte di un lavoratore, "può dirsi giustificata
solo dalla sussistenza di un motivo molto serio, concretantesi
nella insuperabile necessità di effettuare un determinato
adempimento in orario ricompreso nella fasce orarie di reperibilità".
I Giudici di Piazza Cavour hanno precisato che per integrare
un giustificato motivo di assenza all'obbligo della visita
domiciliare a domicilio "è necessario laddove
il lavoratore alleghi di essersi dovuto allontanare dal
proprio domicilio per recarsi dal medico curante per una
visita ambulatoriale, che il lavoratore dimostri sia la
necessità di tale visita medica, sia la assoluta
impossibilità di rispettare le fasce orarie di reperibilità"
e cioè, in altri termini che, è necessario
che "il lavoratore provi che la sua assenza è
stata determinata da situazioni tali da comportare adempimenti
non effettuabili in ore diverse da quelle di reperibilità"
La Corte ha infine precisato che "l'onere di fornire
tale prova, ovviamente, è a carico del lavoratore
il quale ne alleghi, a propria giustificazione, a ricorrenza".
(Data: 15/04/2004 - Autore: Cristina
Matricardi)
torna
su
Cassazione: SOS non 'urgente'?
Non reato per medico non intervenire
La guardia medica che non visita un paziente che ne ha richiesto
l'intervento a domicilio non commette reato, a patto che
la richiesta di intervento non rientri nei casi di ''urgenza
improcrastinabile''. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione
che ha cancellato la doppia condanna inflitta a Salvatore
P., guardia medica di Nuoro, per il reato di rifiuto di
atti d'ufficio (il medico era stato condannato a quattro
mesi di reclusione, sospesi per il riconoscimento delle
attenuanti generiche) per avere rifiutato di ''praticare
alla paziente Maria D. un'iniezione che per ragioni di sanita'
doveva essere praticata senza ritardo''. Per la Suprema
Corte pero' il medico va assolto perche' le sue cure non
avrebbero ''curato la malattia'' e non avrebbero nemmeno
''alleviato le sofferenze'. Condannato sia dal Tribunale
di Nuoro (nel maggio del 2001) e dalla Corte d'appello di
Sassari, nel dicembre del 2002, per essersi rifiutato di
praticare una iniezione a domicilio ad una paziente affetta
da febbre alta, Salvatore P. si e' opposto in Cassazione
sostenendo di avere ''correttamente ritenuto di non dovere
abbandonare il presidio di guardia medica, preposto alle
urgenza e alle emergenze''. Un ragionamento che e' stato
condiviso dalla Sesta sezione penale della Cassazione che,
con la sentenza 9204, ha annullato la doppia condanna ''perche'
il fatto non sussiste''.
(Data: 15/03/2004 - Autore: Adnkronos)
torna
su
Responsabilità medica:
prescrizione del diritto al risarcimento
La Seconda Sezione della Corte di Cassazione (Sent. n. 1547/04)
ha stabilito che la responsabilità professionale
del medico si inquadra nell’ambito contrattuale, con
la conseguenza che la prescrizione comincia a decorrere
dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere
e si compie nel termine di dieci anni da esso in base al
combinato disposto degli articoli 2935 e 2946 Cod. Civ.
I Giudici del Palazzaccio hanno inoltre precisato che in
questi casi possono costituire ostacolo alla prescrizione
dei diritti soltanto gli impedimenti legali e non anche
gli ostacoli di mero fatto quale l’ignoranza del diritto.
Nello specifico, la Corte ha dichiarato prescritto il diritto
del paziente che aveva riportato l'impotentia generandi
a seguito di un intervento chirurgico, atteso che lo stesso
avrebbe dovuto sottoporsi agli opportuni test diagnostici
secondo criteri d’ordinaria prudenza e diligenza in
rapporto alla propria salute ed anche in vista del contraendo
matrimonio.
(Data: 11/03/2004 -
Autore: Marina Demaria)
torna su