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Responsabilità medica: intervento estetico non da i risultati promessi? Il paziente va risarcito
Il paziente che non ottiene il risultato promesso da un intervento estetico va risarcito di tutte le conseguenze materiali e psicologiche causate dall’intervento. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione precisando che il danneggiato ha diritto anche alla restituzione della parcella eventualmente pagata al professionista. Nella liquidazione del danno, aggiungono i Giudici di Piazza Cavour, si dovrà tenere conto anche delle eventuali spese successive, come ad esempio i nuovi interventi che si siano resi necessari.

(Data: 23/09/2004 - Autore: Cristina Matricardi)

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Responsabilità del medico in caso di suicidio del paziente
La Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. 10430 del 3 marzo 2004) ha stabilito che, in tema di responsabilità medica, il principio dell'affidamento, e cioè il principio secondo il quale ciascuno può contare sull'adempimento, da parte degli altri, dei doveri su essi incombenti, non può essere invocato da chi per primo abbia violato una norma di condotta. I Giudici di Piazza Cavour hanno così precisato che, conseguenza di tale principio è che il medico il quale abbia affidato a un inesperto assistente sociale un malato grave di mente, in caso del suicidio di quest'ultimo, non può invocare quale causa eccezionale, idonea a escludere il nesso di causalità , il deficit di sorveglianza del malato da parte dell'assistente sociale.

(Data: 03/09/2004 - Autore: Cristina Matricardi)

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Responsabilità contrattuale medica: prescrizione decennale per i danni alla persona
La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. 1547/2004) ha stabilito che alla responsabilità contrattuale del medico per il danno alla persona, causato da imperizia nell'esecuzione di un'operazione chirurgica, si applica l'ordinario termine di prescrizione decennale, con decorrenza dal momento del verificarsi del fatto lesivo, e non da quello della manifestazione esteriore della lesione.

(Data: 13/08/2004 - Autore: Cristina Matricardi)

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Responsabilità professionale: il medico intermedio è responsabile se non manifesta il suo dissenso alle scelte del primario
La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. 4013/2004) ha stabilito che in tema di responsabilità medico - chirurgica, la distribuzione dei compiti tra il medico in posizione apicale e quello in posizione intermedia - quale si desume dagli art. 7 del d.P.R. n. 128 del 1969 e 63 del d.P.R. n. 761 del 1979 - non esclude che il secondo sia tenuto a un comportamento improntato a perizia e diligenza. I Giudici del Palazzaccio hanno così precisato che, di conseguenza, il medico di posizione intermedia, di fronte a scelte del primario che debbono apparirgli improprie, è tenuto a manifestare le proprie diverse valutazioni e, se necessario, il proprio motivato dissenso.

(Data: 12/08/2004 - Autore: Cristina Matricardi)

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Cassazione: successione delle Regioni nei rapporti delle ex USL
Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione (Sent. n. 8434 /2004) hanno stabilito che ai sensi dell'art. 6 L. 724/94, la successione delle Regioni in tutti i rapporti obbligatori facenti capo alle ormai estinte USL, è caratterizzata da una procedura di liquidazione, affidata ad un'apposita gestione di stralcio, la quale è strutturalmente e finalisticamente diversa dall'ente subentrante e, individuata nell'ufficio responsabile della medesima unità sanitaria locale cui si riferivano i debiti e i crediti inerenti alle gestioni pregresse, usufruisce della soggettività dell'ente soppresso (che viene prolungata durante la fase liquidatoria), ed è rappresentata dal Direttore generale della nuova azienda sanitaria nella veste del Commissario Liquidatore. I Giudici del Palazzaccio hanno così precisato che, ai fini della giurisdizione della Corte dei Conti in tema di responsabilità per danno erariale, nel regime anteriore alla disciplina introdotta dall'art. 1 comma 4 L. 20/94, e s.m. è da escludere che il danno sia stato subito da Amministrazione diversa da quella di appartenenza allorché al pagamento delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno, causa di danno erariale nella specie derivante dalla responsabilità del medico operante presso la struttura ospedaliera, abbia provveduto la gestione stralcio della soppressa USL, anziché l'USL alla quale il medico apparteneva al momento della causazione del danno.

(Data: 05/08/2004 - Autore: Cristina Matricardi)

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Cassazione: responsabilità medica e onere della prova
La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. 9471/2004) ha stabilito che chi invoca il risarcimento di un danno alla salute, causato colposamente da un intervento chirurgico, soddisfa l'onere della prova semplicemente indicando se la colpa del convenuto sia consistita in imperizia, imprudenza o negligenza. I Giudici di Piazza Cavour hanno così precisato che non è necessaria, per l'attore, l'allegazione di quegli aspetti specifici tecnici dai quali discende la responsabilità professionale.

(Data: 02/08/2004 - Autore: Cristina Matricardi)

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Cassazione: Responsabilità medica in caso di diagnosi errata
La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. 4400/2004) ha stabilito che in tema di responsabilità contrattuale del medico che si sia reso responsabile di una diagnosi errata, integrante di per sè l'inadempimento, in presenza di un quadro clinico complesso per la gravità della patologia e le precarie condizioni di salute del paziente, la prova della mancanza di colpa per la morte del paziente deve essere fornita dal debitore della prestazione, e dell'eventuale situazione di incertezza sulla stessa si deve giovare il creditore e non il debitore. I Giudici hanno inoltre precisato che il nesso causale tra la condotta omissiva del medico e la morte del paziente può ritenersi sussistente quando ricorrano due requisiti a) la ragionevole probabilità (da valutare con riferimento a tutte le circostanze del caso concreto, e non soltanto con riferimento alla statistica clinica) che, se il medico avesse tenuto la condotta omessa, il paziente sarebbe sopravvissuto; b) la mancanza di prova della preesistenza, concomitanza o sopravvenienza di altri fattori determinanti l'"exitus". Con questa decisione la Corte ha cassato la Sentenza di merito che non aveva fatto corretta applicazione del principio sulla ripartizione dell'onere probatorio in quanto, in una situazione in cui al paziente, presentatosi presso un Pronto Soccorso, non era stato diagnosticato sulla base del solo esame clinico l'aneurisma addominale in atto, si era ritenuto che il medico di turno fosse esente da colpa, nell'incertezza circa la presenza di acuti dolori addominali che avrebbero consentito la diagnosi immediata.

(Data: 27/07/2004 - Autore: Cristina Matricardi)

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Sanità: nuova tessera sanitaria e nuovo modello di ricetta
Lo scorso 30 giugno, con la firma dell’ultimo dei sei decreti attuativi, è stato completato il quadro normativo sul nuovo sistema di monitoraggio della spesa sanitaria. Il nuovo sistema prevede l’introduzione della nuova Tessera sanitaria e della nuova Ricetta che diverranno operative dal prossimo 1 gennaio 2005. La prima, contiene i dati anagrafici ed il codice fiscale dell’assistito e potrà essere utilizzata anche nei Paesi dell’Unione europea per l’assistenza sanitaria. La seconda sarà standardizzata, a lettura ottica e riporterà un codice collegato al medico prescrittore.

(Data: 22/07/2004 - Autore: Marina Demaria)


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Responsabilità professionale: spetta al medico dimostrare che l'intervento non era di facile esecuzione
La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 10297/2004) ha stabilito che nei giudizi di responsabilità medica, in tema di onere della prova, "quando l'intervento da cui è derivato il danno non è di difficile esecuzione, la dimostrazione da parte del paziente dell'aggravamento della sua situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie è idonea a fondare una presunzione semplice in ordine all'inadeguata o negligente prestazione, spettando all'obbligato fornire la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano determinati da un evento imprevisto e imprevedibile". I Giudici di Piazza Cavour hanno precisato che "più specificamente, l'onere della prova è stato ripartito tra le parti nel senso che spetta al medico provare che il caso è di particolare difficoltà e al paziente quali siano state le modalità di esecuzione inidonee ovvero a questi spetta provare che l'intervento è di facile esecuzione e al medico che l'insuccesso non sia dipeso da suo difetto di diligenza".

(Data: 06/07/2004 - Autore: Cristina Matricardi)

 

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Cassazione: va risarcita la mancata interruzione di gravidanza
Il feto ha malformazioni ma la diagnosi ecografica non lo rileva? La madre alla quale e' stata preclusa la possibilita' di interrompere la gravidanza deve essere risarcita. Lo ha sancito la Corte di Cassazione che, dopo due gradi di giudizio di parere contrario, ha dato il via libera al risarcimento dei danni in favore di una coppia milanese, Carla e Angelo M. che chiedevano di essere risarciti per i danni derivati dalla nascita di un figlio malformato, ''dipesa da errore professionale del medico che, pur avendo eseguito un' ecografia alla diciannovesima settimana di gestazione della puerpera, non aveva rilevato che il feto era ''portatore di malformazioni''. Per la Suprema Corte, la donna ha diritto ad un equo risarcimento perche' ''laddove adeguatamente e tempestivamente informata della presenza di una malformazione atta ad incidere sulla estrinsecazione della personalita' del nascituro'' avrebbe potuto decidere di ''non portare a termine la gravidanza''.

(Data: 02/07/2004 - Autore: Adnkronos)

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Cassazione: Sentenza responsabilita' medica e onere della prova dell'inadempimento
Applicando i principi elaborati dalle Sezioni Unite in tema di onere della prova dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento, la Cassazione ha stabilito che il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto e allegare l'inadempimento del sanitario restando a carico del debitore l'onere di provare l'esatto adempimento. In materia di responsabilità medica, la Cassazione ha rilevato che, consistendo l'obbligazione professionale in un'obbligazione di mezzi, il paziente deve provare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento, restando a carico del sanitario o dell'ente ospedaliero la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile. Pertanto, la distinzione tra prestazione di facile esecuzione e prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà non rileva più quale criterio di distribuzione dell'onere della prova, ma deve essere apprezzata per la valutazione del grado di diligenza e del corrispondente grado di colpa, restando comunque a carico del sanitario la prova che la prestazione era di particolare difficoltà. (Cassazione - Sezione Terza Civile, Sentenza 28 maggio 2004, n.10297: Medico - Colpa professionale - Onere della prova).

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Tribunale Nola: Sentenza omessa vigilanza sanitaria medico competente

Il Tribunale di Nola ha emesso una interessante sentenza in materia di responsabilità del direttore di stabilimento per assegnazione del lavoratore a mansioni lavorative per le quali lo stesso non aveva ricevuto idonea formazione in materia di sicurezza e salute (art. 22 D. L.vo 626/94) e di omessa vigilanza sanitaria del medico competente nei confronti del lavoratore affetto da malattia psichica correlata al rischio professionale per le mansioni assegnategli (art. 17 D. L.vo 626/94). (Tribunale Penale di Nola, Sentenza 23 aprile - 23 maggio 2004). [Segnalata da Avv. Pietro D'Antò].

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Cassazione: nesso di causalità e danni nella responsabilità professionale medica
La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. 4400/2004) ha stabilito che "per ritenere sussistente il nesso causale tra l'inadempimento del professionista ed il danno patito dal cliente occorre stabilire se, qualora Ìinadempimento fosse mancato, il cliente avrebbe conseguito il risultato sperato; tale accertamento, avendo ad oggetto fatti che non si sono verificati non possono più verificarsi, deve fondarsi non su un giudizio di certezza assoluta, ma anche soltanto di ragionevole probabilità". I Giudici di Piazza Cavour, nello stesso provvedimento, hanno inoltre precisato che "in tema di responsabilità medica, costituisce danno risarcibile in favore del paziente (o dei suoi eredi) non solo la perduta possibilità, in conseguenza dell'omissione colposa da parte del medico, di una guarigione certa, ma anche la perduta possibilità di una guarigione eventuale; quest'ultimo danno, consistente nella perdita delle chance di sopravvivenza, è ontologicamente diverso dal danno consistente nella perdita del risultato sperato, e va liquidato equitativamente in misura inferiore rispetto a quello".

(Data: 04/05/2004 - Autore: Cristina Matricardi)

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Visite fiscali: quando l'assenza è giustificata
La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione (Sent. 4247/2004) ha stabilito che l'assenza a una visita di controllo domiciliare da parte di un lavoratore, "può dirsi giustificata solo dalla sussistenza di un motivo molto serio, concretantesi nella insuperabile necessità di effettuare un determinato adempimento in orario ricompreso nella fasce orarie di reperibilità". I Giudici di Piazza Cavour hanno precisato che per integrare un giustificato motivo di assenza all'obbligo della visita domiciliare a domicilio "è necessario laddove il lavoratore alleghi di essersi dovuto allontanare dal proprio domicilio per recarsi dal medico curante per una visita ambulatoriale, che il lavoratore dimostri sia la necessità di tale visita medica, sia la assoluta impossibilità di rispettare le fasce orarie di reperibilità" e cioè, in altri termini che, è necessario che "il lavoratore provi che la sua assenza è stata determinata da situazioni tali da comportare adempimenti non effettuabili in ore diverse da quelle di reperibilità" La Corte ha infine precisato che "l'onere di fornire tale prova, ovviamente, è a carico del lavoratore il quale ne alleghi, a propria giustificazione, a ricorrenza".

(Data: 15/04/2004 - Autore: Cristina Matricardi)

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Cassazione: SOS non 'urgente'? Non reato per medico non intervenire
La guardia medica che non visita un paziente che ne ha richiesto l'intervento a domicilio non commette reato, a patto che la richiesta di intervento non rientri nei casi di ''urgenza improcrastinabile''. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione che ha cancellato la doppia condanna inflitta a Salvatore P., guardia medica di Nuoro, per il reato di rifiuto di atti d'ufficio (il medico era stato condannato a quattro mesi di reclusione, sospesi per il riconoscimento delle attenuanti generiche) per avere rifiutato di ''praticare alla paziente Maria D. un'iniezione che per ragioni di sanita' doveva essere praticata senza ritardo''. Per la Suprema Corte pero' il medico va assolto perche' le sue cure non avrebbero ''curato la malattia'' e non avrebbero nemmeno ''alleviato le sofferenze'. Condannato sia dal Tribunale di Nuoro (nel maggio del 2001) e dalla Corte d'appello di Sassari, nel dicembre del 2002, per essersi rifiutato di praticare una iniezione a domicilio ad una paziente affetta da febbre alta, Salvatore P. si e' opposto in Cassazione sostenendo di avere ''correttamente ritenuto di non dovere abbandonare il presidio di guardia medica, preposto alle urgenza e alle emergenze''. Un ragionamento che e' stato condiviso dalla Sesta sezione penale della Cassazione che, con la sentenza 9204, ha annullato la doppia condanna ''perche' il fatto non sussiste''.

(Data: 15/03/2004 - Autore: Adnkronos)

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Responsabilità medica: prescrizione del diritto al risarcimento
La Seconda Sezione della Corte di Cassazione (Sent. n. 1547/04) ha stabilito che la responsabilità professionale del medico si inquadra nell’ambito contrattuale, con la conseguenza che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere e si compie nel termine di dieci anni da esso in base al combinato disposto degli articoli 2935 e 2946 Cod. Civ. I Giudici del Palazzaccio hanno inoltre precisato che in questi casi possono costituire ostacolo alla prescrizione dei diritti soltanto gli impedimenti legali e non anche gli ostacoli di mero fatto quale l’ignoranza del diritto. Nello specifico, la Corte ha dichiarato prescritto il diritto del paziente che aveva riportato l'impotentia generandi a seguito di un intervento chirurgico, atteso che lo stesso avrebbe dovuto sottoporsi agli opportuni test diagnostici secondo criteri d’ordinaria prudenza e diligenza in rapporto alla propria salute ed anche in vista del contraendo matrimonio.

(Data: 11/03/2004 - Autore: Marina Demaria)

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